Diritto d’autore su Internet

DOMANDA di Andrea

Da un punto di vista legale è possibile riportare in un sito Internet frasi prese da un libro? Vi sono delle limitazioni?

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RISPOSTA:

Da un punto di vista legale, è permesso riprodurre frasi o piccoli brani di un libro su internet, menzionando l’autore ed il titolo dell’opera, per scopo di critica, discussione ed insegnamento.  Non vi è, poi, alcun limite alla riproduzione nel caso di opere di autori morti da più di 70 anni.

L’art. 70 della legge 633/1941, recante norme sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, stabilisce che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. Inoltre: “il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore, e, se si tratta di traduzione, del traduttore qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”

Con il decreto legislativo n.68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l’espressione di “comunicazione al pubblico”, per cui il summenzionato diritto è esercitabile anche sul web. Tale norma disegna il contenuto, nell’ordinamento italiano, di quello che in gergo è definito diritto di citazione”, una facoltà dell’individuo che, in un certo qual modo, si contrappone al diritto d’autore”.

Il diritto d’autore può essere inteso, in senso soggettivo come l’insieme dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento giuridico riconosce alle opere dell’ingegno aventi carattere creativo e, in senso oggettivo, come il complesso delle norme giuridiche che regolano l’esercizio e la durata di questi diritti e facoltà e ne assicurano la protezione.

Il codice civile, in particolare, agli art. 2575-2583, stabilisce che formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressionee che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

Ogni forma di testo, quindi, anche se breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore – legge 633/41 e successive modifiche – e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. E’ necessario sottolineare, tuttavia, che esistono delle limitazioni a tale principio e che, in ogni caso la durata della protezione legale è per tutta la vita dell’autore e fino al 31 dicembre del 70-esimo anno dopo la sua morte (in caso esistano più coautori la durata si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo).

La legge del 18 agosto 2000, n. 248, che integra e modifica la legge 633/1941 sul diritto d’autore, contiene alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili (in particolare artt. 16-68-68 bis) ed ha tentato di contemperare, da un lato l’esigenza di tutelare i diritti degli autori e degli editori in un settore in cui non esiste alcuna possibilità di reale controllo sull’utilizzo delle opere e, dall’altro, quella di non precludere al pubblico l’accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità.

Dunque, le opere non più protette (dopo 70 anni dalla morte dell’autore) sono di pubblico dominio e possono essere riprodotte liberamente (tuttavia non è lecito – art. 2598 c.c.: concorrenza sleale – riprodurre la composizione grafica dell’opera).

Va ricordato, per i libri stranieri tradotti in lingua italiana, che la durata della tutela deve essere calcolata tenendo conto che il traduttore è da considerare a pieno titolo tra gli autori dell’opera tradotta: la durata di protezione delle traduzioni si prolunga quindi fino a 70 anni dopo la morte del traduttore.

Un  aspetto che è necessario prendere in considerazione riguarda la protezione del diritto d’autore in Internet. Attualmente si applica anche a Internet la legislazione sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633, (come modificata dalla L.248/2000), secondo la quale chi ha realizzato l’opera ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e modo originale o derivato. Ne consegue che la riproduzione e la diffusione su reti telematiche delle opere dell’ingegno devono essere autorizzate dagli autori. Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, (e, segnatamente,  nei casi previsti dal descritto art. 70) sul diritto d’autore è possibile riprodurre liberamente, in tutto o in parte, a determinate condizioni, opere  protette senza che occorra il consenso dell’autore o dei suoi aventi causa. Questa limitazione ai diritti patrimoniali dell’autore trova la sua giustificazione in un interesse collettivo che la legge considera prevalente rispetto all’interesse economico dell’autore. Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di opere di autori morti da oltre settant’anni.

 

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