DOMANDA di Lorenzo
Come stilare un patto in deroga di affitto terreno agricolo
RISPOSTA:
La materia dei contratti agrari è contenuta in particolare nella legge 203/1982.
All’interno della suesposta normativa, è presente l’art. 45 che prevede un regime derogatorio alle stesse norme della legge menzionata, e che permette la stipula dei cosiddetti “patti in deroga“.
L’art. 45 stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali e le transazioni stipulate davanti al Giudice competente.
Nelle province di Trento e Bolzano, l’assistenza può essere anche prestata dalle organizzazioni professionali provinciali.
La stragrande maggioranza dei contratti agrari è stipulata secondo i patti in deroga, in quanto la legge 203/1982 prevede limiti molto stringenti alla libertà contrattuale delle parti, in particolare con riferimento alla durata del rapporto contrattuale, al calcolo del canone di affitto, nonchè gli oneri in merito ai miglioramenti al fondo. L’unica esclusione prevista, concerne il divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, tranne quelli stagionali e di soccida. E’ inoltre vietata la corresponsione di somme a titolo di buona entrata.
La prima cosa da fare per stipulare un patto in deroga di affitto agrario, è recarsi presso la sede della propria associazione di categoria, ad esempio la COLDIRETTI, dove in genere sono disponibili i moduli necessari allo scopo.
Di solito i contratti agrari vengono stipulati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto.
E’ necessario recarsi presso una associazione di categoria, in quanto l’assistenza della stessa sarà indispensabile anche per la validità del patto stesso. Infatti, la consulenza dell’organizzazione si deve concretare in un’attività di indirizzo e di cooperazione protettiva da parte sindacale, onde evitare prevaricazioni di un contraente sull’altro e deve permeare tutta la trattativa, non essendo sufficiente che le associazioni appongano una sorta di “visto” successiavamente, su trattative interamente condotte dalle parti nel disinteresse delle associazioni.
Il contratto secondo la disciplina dei “patti in deroga” deve essere stipulato per iscritto, e necessita della firma, oltre che delle parti, anche dei rappresentanti sindacali, seppure non sia richiesta la presenza contestuale di questi ultimi con le parti alla sottoscrizione del contratto (Cass. Civ. 7830/2002). Non è possibile, pertanto, stipulare un “patto inderoga” valido ed efficace, senza la presenza delle associazioni di categoria di entrambi i contraenti.
Il problema che si pone in materia, è sostanzialmente quello della sorte di un patto in deroga in caso di sua stipulazione in presenza di vizi dell’assistenza sindacale. In questi casi si ritiene che la nullità non investa l’intero contratto, ma solo ed esclusivamente quella parte di esso considerata inderogabile ai sensi dell’art. 58 l.203/1982, in difetto di partecipazione delle organizzazioni professionali.
Quindi, in sostanza, in caso di mancanza o insufficiente partecipazione delle organizzazioni di categoria, non si ha la nullità dell’intero contratto, ma la sostituzione delle clausole derogatorie della normativa, con quelle più stringenti, previste dalla legge 203/1982.