Contratto di affitto di fondo rustico (caso di decesso del proprietario)

DOMANDA di Elda

Mia madre ha stipulato un contratto di affitto di fondo rustico a mio fratello. La durata è di 15 anni. In caso di decesso di mia madre (proprietaria) il contratto si intende chiuso, o io come comproprietaria al 50% ho l’obbligo di proseguire sino alla data di scadenza? Posso modificare il canone di affitto?

RISPOSTA:

Nel quesito prospettato, la madre  affittava ad un fratello un fondo rustico. In caso di decesso della proprietaria, la titolarità del fondo passerebbe ad i due figli, rispettivamente per la quota del 50% (presumendo che non siano presenti altri eredi, la cui esistenza non emerge dalla situazione prospettata). Il contratto di affitto, tuttavia, non si intenderebbe chiuso con l’apertura della successione, ma continuerebbe alle stesse condizioni per la quota del 50% in capo alla sorella. Quest’ultima non potrebbe disdirlo solo per la morte della madre, né potrebbe modificarlo.

Dalle scarne informazioni ricavabili dalla domanda posta, deduco che non sia stato stipulato un patto in deroga, ma che si sia scelto di seguire la normativa “ordinaria” prevista dalla legge sui contratti agrari (L.203/1982), quindi con contratto di durata quindicinale e canone di affitto molto basso.

Ma vi è di più! La normativa vigente sui contratti agrari tutela fortemente la posizione del coltivatore diretto, per cui in essa è previsto che -in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari-  gli eredi che al momento dell’apertura della successione risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tale fondo attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse (art.49).

Pertanto, se anche non fosse stato stipulato alcun contratto di affitto di fondo rustico dalla madre-proprietaria ed il fratello coltivasse interamente l’appezzamento, in caso di apertura della successione egli sarebbe comunque considerato affittuario anche delle quote dei coeredi, e si dovrebbe seguire la relativa normativa (durata del contratto di 15 anni, diritto di prelazione, canoni particolarmente favorevoli per il coltivatore e così via).

 

 

 

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