Contratto agrario non in deroga legge 203/1982

DOMANDA di Gianpiero

Un contratto di fitto (fondo rustico) che non deroga in alcun punto la legge dell’82, stipulato su un fondo del comune del mio paese (concedente) viene assoggettato alla disciplina della legge dell’ 82?

Il contratto è scaduto a novembre 2013 il sindaco a tutt’oggi non mi ha dato alcuna disdetta, lo stesso si intende tacitamente rinnovato per altri 15 anni?

L’associazione mi sta chiedendo il nuovo contratto per il motivo che la legge del 1982 si applica solo ai contratti in deroga… Ciò è vero ?

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RISPOSTA:

La materia dei contratti agrari è regolata dalla legge 203/1982. La disciplina dei cosiddetti “patti in deroga” è contenuta in un articolo della suesposta legge, precisamente l’art. 45.

Se, come esposto nel quesito, la stipula del contratto non ha seguito la disciplina dei patti in deroga, ad esso si applicheranno le norme di cui alla legge 203/82, senza eccezioni.

L’art. 2 della suesposta legge, prevede che i contratti agrari stipulati successivamente all’annata agraria 1959/1960, abbiano una durata di 15 anni. L’art. 4 stabilisce che in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo di 15 anni, in caso di affitto ordinario, e che la disdetta, per avere efficacia, debba essere comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza del contratto.Tengo a precisare che è sempre difficile valutare un contratto, senza poterlo direttamente leggere ed esaminare, ma ammettendo che le informazioni ricavabili dal quesito posto siano correttamente riferite, ritengo che si tratti di un contratto di affitto ordinario di fondo agricolo, stipulato secondo le norme dell’art. 203/1982, e dunque al caso di specie si applicherà l’art. 4 suesposto, che stabilisce che in mancanza di disdetta, la tipologia di contratti in oggetto si intende rinnovata tacitamente per altri 15 anni.

Tra l’altro, la stipula di un contratto secondo l’art. 45, legge 203/1982, prevede tutta una serie di formalità, come ad esempio la presenza e la controfirma delle associazioni di categoria cui appartengono le parti al momento della stipula, che rendono agevole comprendere se un accordo sia stato stipulato o meno in base alla disciplina sui “patti in deroga”. Nel caso in cui tali formalità manchino, gli accordi derogatori vengono sostituiti direttamente dalle disposizioni di cui alla legge 203/1982, per cui se la stipula del contratto oggetto del quesito non ha seguito le formalità di cui al’art. 45 sui patti in deroga, si applicheranno direttamente gli art. 2 e 4 sopraesposti, riguardanti durata e rinnovo.

La legge 203/1982 è la normativa di riferimento per la stipula dei contratti agrari e, l’art.45, ovvero la disciplina relativa ai patti in deroga è solo una delle disposizioni in essa contenuta (infatti, i patti in deroga sono così chiamati perché derogano alla normativa che dovrebbe essere applicata normalmente, e regolano i contratti secondo la libera volontà delle parti, anche se con i dovuti accorgimenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, sicuramente non è corretto ritenere che la disciplina di cui alla legge 203/1982 si applichi solo ai contratti stipulati secondo la disciplina dell’art. 45 (patti in deroga).

 

 

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