Contratto di affitto di fondo rustico per chi non è coltivatore diretto (art. 23 legge 203 1982)

DOMANDA di  Paolo

La legge di riferimento del 1982 all’art. 45 prevede la possibilità di stipulare contratti con clausole che deroghino le norme di settore a patto che questi siano sottoscritti anche da delle associazioni di categorie. Questa postilla normativa dall’art. 45 si applica anche nel caso uno dei contraenti non sia coltivatore diretto e dunque non sia iscritto a nessuna categoria di settore? Oppure in tal caso la norma non si applica e il contratto in deroga si può stipulare anche senza la partecipazione di una delle associazioni di categoria? 

RISPOSTA:

L’art. 23 della legge 203 dell’82 stabilisce testualmente che: “al contratto di affitto non a coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45”

Da questa norma si evince dunque che l’art. 45 si applica pienamente anche al contratto di affitto di fondo rustico ad un soggetto “non coltivatore diretto”, per cui per stipulare validamente un patto in deroga è necessario rivolgersi alle associazioni di categoria.

 

 

 

 

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